OIV
- Tutte le categorie
- Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
- Accesso civico
- Articolazione degli uffici
- Atti di concessione
- Atti generali
- Bandi di Concorso
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Canoni di locazione o affitto
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Criteri e modalità
- Dati sui pagamenti
- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Enti di diritto privato controllati
- Enti pubblici vigilati
- IBAN e pagamenti informatici
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- OIV
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Patrimonio immobiliare
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Posizioni organizzative
- Prevenzione della Corruzione
- Provvedimenti organi indirizzo-politico
- Rappresentazione grafica
- Società partecipate
- Tassi di assenza
- Telefono e posta elettronica
- Tipologie di procedimento
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Sezioni
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Data pubblicazione:
07/07/2025
Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10 c. 8 lettera c) D.lgs. 33 2013
Organismo Interno di Vigilanza
Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell' OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell' art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”
L'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che: “1. Ogni amministrazione, singolarmente o informa associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.”
Organismo Interno di Vigilanza
Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell' OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell' art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”
L'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che: “1. Ogni amministrazione, singolarmente o informa associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.”