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Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Uno strumento per trovare la soluzione a situazioni di sovraindebitamento


La LEGGE 3/2012 definisce il SOVRAINDEBITAMENTO quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo stato determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Il debitore sovraindebitato deve AGIRE TEMPESTIVAMENTE per evitare che la propria posizione finanziaria ed economica peggiori al punto da divenire ingestibile. Per far ciò egli trova nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tramite l'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI un ADEGUATO SUPPORTO DI CONSULENZA per il tramite di professionisti con specifici requisiti di qualificazione e comprovata esperienza.


La LEGGE 3/2012, anche conosciuta come “legge antisuicidi”, disciplina le situazioni di sovraindebitamento, ossia di crisi o di insolvenza dei SOGGETTI ESCLUSI DAL FALLIMENTO: comuni cittadini, consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start up, imprenditori non commerciali o imprenditori commerciali che non raggiungono i requisiti dimensionali richiesti per il fallimento, consentendo loro di raggiungere un ACCORDO AGEVOLATO con i creditori e di estinguere il proprio debito.


L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VICENZA (OCC) fornisce anche un servizio gratuito di prima informazione sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per tutti coloro i quali volessero preliminarmente analizzare la propria situazione di disagio finanziario verificando se rientrante fra le previsioni di applicazione della Legge. Il servizio si sostanzia nella VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ACCESSO AL RIMEDIO IN CAPO AL DEBITORE ed ha come oggetto l'informazione e l'orientamento sulle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3.


Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”


La Legge 132/2015 “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” ha meglio definito il quadro. Da ultimo Codice della crisi d'impresa e dell'insolenza (D.lgs 14/2019) ha riformato l'intera materia diventando il riferimento unico del settore.


Si sottolinea che SOLO i sovraindebitati RESIDENTI NEL CIRCONDARIATO DEL TRIBUNALE DI VICENZA posso accedere al servizio offerto dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.


Le procedure previste dal D.lgs 14/2019 sono 4:


Concordato minore (art. 74 e ss. CCII)


Il Concordato Minore propone ai creditori viene un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 50% del debito.


Ristrutturazione debiti del consumatore (art. 67 e ss. CCII)


La Ristrutturazione dei debiti del consumatore funziona come il Concordato Minore ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un'attività professionale in corso.


Liquidazione controllata del sovraindebitato (art 268 e ss. CCII)


Il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavo al pagamento in tutto o in parte dei debiti. All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione. L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.


Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)


È riservata alle persone che al moment attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.


OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza


Il Ministero della Giustizia, in data 9 settembre 2016, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, al numero progressivo 76, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.


Il Referente dell'OCC è la dr.ssa Margherita Monti, giusta delibera di Consiglio N° 13 del 9 gennaio 2017


 

Decreto ministeriale di iscrizione


 
Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi
Elenco dei Gestori

Normativa di riferimento


Decreto Ministeriale 24/09/2014 n. 202

La finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

Requisiti per l'accesso alla procedura


Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria attività in un comune appartenente al Circondario del Tribunale di Vicenza.


Requisito Soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

  • non svolgono attività d'impresa;

  • sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;

  • sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;

  • sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);

  • sono imprenditori agricoli;

  • sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.


Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).


Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.


Per informazioni contattare l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine al N°. 0444/324944 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni esclusi il sabato e festivi. mail: [email protected]